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Dalla Robin tax al ritorno del nucleare, l'abc del ddl sviluppodi Claudio Tucci |
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28 maggio 2009
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Proprietà industriale (articolo 19). Riconosciuto il diritto di priorità per le invenzioni e per i modelli di utilità con il deposito nazionale in Italia, anche rispetto a una successiva domanda depositata in Italia. Chiarito che l’azione diretta a ottenere la decadenza o la nullità di un titolo di proprietà industriale può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse e promossa d’ufficio dal Pm. E a giudicare sui procedimenti in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale saranno le sezioni specializzate previste dal decreto legislativo 168/2003. Istituito, poi, presso il ministero per lo Sviluppo economico, il Consiglio nazionale anticontraffazione, con funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento, per migliorare il contrasto della contraffazione a livello nazionale. Con una specifica: che dovrà essere a costo zero per lo Stato. Spetterà, infine, al Governo, entro il 31 dicembre 2009, provvedere a modificare il codice della proprietà industriale (d. lgs. 30/2005), anche con riferimento all’aspetto processuale e riconoscendo, pure, ai comuni la possibilità di ottenere il riconoscimento di un marchio (anche in relazione a un bene storico, architettonico, ambientale che identifica il relativo territorio) e utilizzarlo per fini commerciali.
Pubblicità ingannevole (articolo 22). Prevista una modifica al codice del consumo (d. lgs. 206/2005), che considera ingannevole, anche, la pubblicità che reclamizza il prezzo di un biglietto dovuto alla compagnia marittima separatamente dagli oneri accessori, dalle tasse portuali e da tutti gli oneri, comunque, destinati a gravare sul consumatore, dovendo la compagnia marittima pubblicizzare un unico prezzo che include tutte queste voci.
Reti d’imprese (articolo 1). Nasceranno per contratto (stipulato nelle forme dell’atto pubblico o con scrittura privata autenticata), che dovrà contenere, tra l’altro, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale degli società aderenti alla rete, oltre agli obiettivi strategici e alle attività comuni, che dimostrino il miglioramento della capacità innovativa e della competitività sul mercato. Prevista la possibilità di ingressi di altre imprese in corso d’opera, anche individuali, e l’apertura a forme agevolative fino a oggi riservate solo alle aziende all’interno di distretti industriali. La rete d’impresa agisce attraverso un organo rappresentativo unitario, in particolare nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, oltre che nelle procedure inerenti a interventi di garanzia per l’accesso al credito e nello sviluppo, innovazione e promozione del made in Italy.
Reti interne di utenza (articolo 33). In attesa del recepimento della normativa comunitaria in materia, viene definita rete interna di utenza, una rete elettrica che, tra l’altro, esiste alla data di entrata in vigore della presente legge, connette unità di consumo industriali, non è sottoposta all’obbligo di connessione di terzi, ha un soggetto responsabile che agisce come unico gestore della medesima rete ed è, infine, collegata tramite uno o più punti di connessione a una rete con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale non inferiore a 120 kV. All’Autorità per l’energia elettrica e il gas, il compito, entro 60 giorni, di regolare e, successivamente, monitorare il fenomeno.
Riduzione costi apparati pubblici (articolo 48). Stabilito che, al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, debbono operare con gli enti costituenti ed affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, ne' in affidamento diretto ne' con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale.
Riforma camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (articolo 53). Che dovrà arrivare entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge e che punterà a semplificare le procedure gestionali e di vigilanza su tali enti, oltre che a valorizzarne mission e specifiche e singole attività.
Risparmio ed efficienza energetica (articoli 34, 35 e 42 comma 8). Previsti alcuni interventi per adeguare la normativa nazionale in tema di risparmio energetico. Sul fronte, poi, dell’efficienza energetica, escono “gli scaldacqua unifamiliari” ed entrano gli impianti tecnologici idrici sanitari, che sono, cioè, impianti di qualsiasi natura o specie destinati al servizio di produzione di acqua calda sanitaria, comprendenti sistemi di accumulo, distribuzione o erogazione di acqua calda sanitaria. Previsto, poi, che per gli impianti, di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agroalimentari, di allevamento e forestali, l’accesso, dall’esercizio commerciale, alla tariffa fissa onnicomprensiva, è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, comunitaria o locale in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40% del costo dell’investimento. CONTINUA |
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